AssicurazioneIncendio e Scoppio
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15/07/2026
9 min di lettura

Rischio Locativo: Chi Paga l'Incendio in Affitto

Se prendi in affitto e la casa brucia, il codice civile presume che paghi tu la ricostruzione. Come funziona il rischio locativo e come coprirlo.

La risposta breve, e per molti inquilini è una sorpresa: se prendi un immobile in affitto e questo viene distrutto o danneggiato da un incendio, la legge presume che la responsabilità sia tua. Lo stabilisce l'articolo 1588 del codice civile: il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata avvenuti durante la locazione, a meno che non provi che il danno si è verificato per causa a lui non imputabile. È una presunzione a suo carico. Tradotto: dopo un incendio devi essere tu a dimostrare di non avere colpa, e non il proprietario a provare la tua. La garanzia che copre questo rischio si chiama rischio locativo, ed è pensata esattamente per chi vive o lavora in un immobile non suo. Vediamo come funziona e chi deve stipularla.

Cosa dice l'articolo 1588 del codice civile

L'articolo 1588 del codice civile è il cuore di tutta la questione. Recita che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. La stessa norma aggiunge che il conduttore risponde anche del fatto delle persone che ha ammesso, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa: familiari, ospiti, dipendenti.

Il punto tecnico che ribalta la logica dell'inquilino medio è l'inversione dell'onere della prova. Nella responsabilità ordinaria è chi accusa a dover dimostrare la colpa. Qui è il contrario: l'incendio si è sviluppato nell'immobile che tenevi tu, quindi tocca a te provare che è partito da una causa esterna, fortuita, non collegata a tua negligenza. Se non ci riesci, paghi. E l'articolo 1589 aggiunge un tassello: se l'immobile era assicurato dal proprietario, il conduttore risponde comunque verso l'assicuratore che ha pagato, che può rivalersi su di lui in surroga.

Perché la polizza del proprietario non ti protegge

Molti inquilini ragionano così: la casa è del proprietario, se ha una polizza incendio è problema suo. È un errore che costa caro. La polizza incendio del proprietario protegge il proprietario, cioè il suo patrimonio. Se paga il sinistro, la sua compagnia assicurativa, in forza dell'articolo 1589 e del diritto di surroga, può poi rivalersi sul conduttore ritenuto responsabile. Il risultato è che l'inquilino non è affatto al riparo: semplicemente cambia chi bussa alla sua porta per chiedere i soldi.

Il rischio locativo serve a questo. È la garanzia, dentro o abbinata a una polizza incendio, che copre la responsabilità del conduttore verso il proprietario per i danni da incendio, scoppio ed esplosione all'immobile locato. In pratica ribalta sull'assicurazione l'obbligo di risarcimento che l'articolo 1588 mette sulle spalle dell'inquilino. Senza questa garanzia, un incendio anche accidentale può trasformarsi in un debito da decine o centinaia di migliaia di euro verso il locatore.

Chi deve stipulare il rischio locativo

La garanzia rischio locativo interessa chiunque occupi stabilmente un immobile non di proprietà. Vale per l'inquilino di casa e vale, con importi ben più alti, per l'imprenditore o il professionista che opera in un capannone, un negozio o un ufficio in affitto.

  • Inquilino di abitazione: risponde ex art. 1588 dei danni da incendio all'appartamento affittato
  • Commerciante in negozio o locale in affitto: il rischio locativo è spesso più alto del valore dell'arredo
  • Azienda o artigiano in capannone locato: la presunzione dell'art. 1588 grava sul conduttore per l'intera struttura
  • Professionista con studio in affitto: uffici e archivi in immobile di terzi rientrano nella stessa logica

Quanto assicurare: il valore giusto del rischio locativo

La somma da assicurare nel rischio locativo non è il valore commerciale dell'immobile né il canone di affitto: è il costo di ricostruzione a nuovo della porzione che occupi. È questo l'importo che potresti dover risarcire al proprietario se l'immobile venisse distrutto. Sottostimarlo espone allo stesso meccanismo della regola proporzionale previsto dall'articolo 1907 del codice civile: assicuri per meno del valore reale e il rimborso, in caso di sinistro, viene ridotto in proporzione.

Un esempio concreto. Prendi in affitto un fondo commerciale il cui costo di ricostruzione è stimato in 180.000 euro. Un corto circuito notturno nel tuo quadro elettrico incendia il locale. Il proprietario, tramite la sua compagnia in surroga, ti chiede l'intero. Se hai un rischio locativo dimensionato su quei 180.000 euro, paga l'assicurazione. Se non ce l'hai, o l'hai fissato a 50.000 euro tanto per averlo, la differenza esce dal tuo patrimonio. Non è un tecnicismo: è la voce che decide se dopo l'incendio hai ancora un'azienda.

Rischio locativo e ricorso terzi: due garanzie diverse

Vanno tenute distinte, perché rispondono a due danni diversi. Il rischio locativo copre i danni all'immobile che occupi e di cui rispondi verso il proprietario. Il ricorso terzi da incendio copre invece i danni che il tuo incendio propaga ai terzi: l'appartamento del vicino, il negozio accanto, le auto in strada, le persone. Sono due direzioni: una verso il padrone di casa, l'altra verso chiunque altro subisca le conseguenze del fuoco partito da te.

Chi vive o lavora in affitto dentro un edificio condiviso, un condominio, una galleria, una palazzina di uffici, dovrebbe avere entrambe. L'incendio raramente si ferma alle pareti che paghi: fumo, acqua dei pompieri e fiamme viaggiano. Coprire solo il rischio locativo e dimenticare il ricorso terzi, o viceversa, lascia scoperto metà del problema. Il concetto di ricorso terzi merita un approfondimento a parte, ma la regola qui è semplice: in affitto, in un edificio con vicini, servono tutte e due.

Cosa fare per non restare scoperti

Prima di tutto, leggere il contratto di locazione. Molti contratti, soprattutto commerciali, obbligano già il conduttore a stipulare una polizza con garanzia rischio locativo e ricorso terzi, indicando massimali minimi. Ignorare quella clausola è un inadempimento contrattuale, oltre che un rischio patrimoniale. Se il contratto non dice nulla, il silenzio non toglie la responsabilità dell'articolo 1588: c'è comunque, contratto o no.

Il secondo passo è verificare che la polizza incendio, se già ce l'hai, comprenda esplicitamente il rischio locativo e non solo il contenuto. Sono garanzie che spesso si vendono insieme ma non sono automatiche: capita di avere una polizza che assicura mobili ed elettrodomestici e lascia scoperta la responsabilità verso il proprietario, che è la parte economicamente più pesante. Un controllo alla scheda di polizza, oggi, vale un patrimonio domani.

Domande frequenti

Se sono in affitto e la casa brucia, pago io? La legge presume di sì. L'articolo 1588 del codice civile pone a carico del conduttore la responsabilità per la perdita e il deterioramento della cosa locata, incendio compreso, salvo che tu provi che il danno è avvenuto per causa a te non imputabile. È un'inversione dell'onere della prova: tocca a te dimostrare di non avere colpa.

La polizza incendio del proprietario mi copre come inquilino? No, copre lui. Anzi, se la sua compagnia paga, può rivalersi su di te in surroga ai sensi dell'articolo 1589. L'unica protezione dell'inquilino è la garanzia rischio locativo, che assicura la sua responsabilità verso il proprietario per i danni da incendio all'immobile.

Quale somma devo assicurare nel rischio locativo? Il costo di ricostruzione a nuovo della porzione di immobile che occupi, non il canone né il valore di mercato. Sottostimarla fa scattare la regola proporzionale dell'articolo 1907 del codice civile e riduce il rimborso proprio quando serve di più.

Rischio locativo e ricorso terzi sono la stessa cosa? No. Il rischio locativo copre i danni all'immobile che occupi, verso il proprietario. Il ricorso terzi copre i danni che il tuo incendio causa ai vicini e ad altri terzi. In un edificio condiviso servono entrambe le garanzie.

Vale anche per negozi, uffici e capannoni in affitto? Sì, e con importi in genere più alti. La presunzione dell'articolo 1588 grava sul conduttore anche per gli immobili commerciali e industriali locati. Molti contratti di locazione commerciale impongono già la stipula del rischio locativo con massimali minimi.

Conclusione

Il rischio locativo è la garanzia più fraintesa dell'assicurazione casa, perché copre un pericolo che quasi nessun inquilino sa di correre finché non legge l'articolo 1588 del codice civile a incendio avvenuto. Chi vive o lavora in un immobile non suo risponde dei danni da fuoco salvo prova contraria, e la polizza del proprietario non lo salva, anzi può rivalersi. Due mosse concrete: verificare che la tua polizza incendio comprenda esplicitamente rischio locativo e ricorso terzi, e dimensionare la somma sul costo di ricostruzione reale. Per capire come coprire la responsabilità da conduttore senza lasciare buchi, confronta una polizza incendio e scoppio con rischio locativo incluso.

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